RegolamentoCapo IV

Art. 28

In vigore dal 18 dic 2025
Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica. L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del Regno, che saranno designati dallo stesso Ministero. Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della Marina mercantile. Lo stesso Ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna Commissione esaminatrice un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile e uno del Commissariato generale dell'emigrazione.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-28

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Art. 28 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo