RegolamentoCapo XIV

Art. 114

In vigore dal 19 nov 1895
Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella Stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa è obbligato a provvedere al loro mantenimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-114

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 114 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo