RegolamentoCapo XV

Art. 117

In vigore dal 19 nov 1895
I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d'uso, le merci e le navi stesse, sia nei porti che nelle stazioni sanitarie. Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dal Ministero dell' Interno e pubblicata in tutti gli Uffici di porto e presso le Stazioni sanitarie. I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese, ritraendone regolare ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-117

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Art. 117 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo