RegolamentoCapo XVI

Art. 118

In vigore dal 19 nov 1895
Le infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell' della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi. Il Ministro dell' interno CRISPI. Il Ministro della Marina MORIN.
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Art. 118 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo