Regolamento›Capo XVI
Art. 118
In vigore dal 19 nov 1895
Le infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell' della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.
Il Ministro dell' interno
CRISPI.
Il Ministro della Marina
MORIN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-118