RegolamentoCapo IV

Art. 37 bis

In vigore dal 18 dic 2025
Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo. A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al Ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza. Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al Ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'. Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell' e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all', restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione. Ove dall'esame del certificato di cui al n. 7 dell' risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una Commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna Provincia dal Ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del Regio esercito o della Regia marina, e dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del Consiglio dell'Ordine stesso. Le spese che possono occorrere per la convocazione della Commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di Tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica, per il tramite del Prefetto. In ogni tempo il Ministero dell'interno può fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possieda i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalità indicate nei comma precedenti, nonché di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potrà essere ordinata dal Ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del Ministero degli affari esteri (Commissariato generale dell'emigrazione).

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-37-bis

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Art. 37 bis Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo