Art. 114
RegolamentoCapo XIV

Art. 114

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In vigore dal 19 nov 1895
Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella Stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa è obbligato a provvedere al loro mantenimento.
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