Art. 108
RegolamentoCapo XIII

Art. 108

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In vigore dal 19 nov 1895
Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, 1' ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a disinfezione, oppure, ove ciò non sia possibile, li farà distruggere col fuoco.
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