RegolamentoCapo XI

Art. 97

In vigore dal 19 nov 1895
Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti. I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell'equipaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 97 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo