Regolamento›Capo XI
Art. 97
In vigore dal 19 nov 1895
Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti.
I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell'equipaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-97