RegolamentoCapo XI

Art. 96

In vigore dal 19 nov 1895
Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell' interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-96

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Art. 96 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo