StatutoCapo VI

Art. 58

In vigore dal 8 dic 1892
I sindaci sono nominati fra i soci effettivi residenti nella capitale in numero di cinque, tre dei quali sindaci effettivi e due supplenti; durano in carica un anno e sono rieleggibili. I sindaci hanno le attribuzioni determinate dal codice di commercio e prestano gratuitamente l'opera loro. I verbali delle adunanze dei sindaci, redatti da un impiegato della società, sono da essi sottoscritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-58

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Art. 58 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo