StatutoCapo VI

Art. 57

In vigore dal 8 dic 1892
Il consigliere ispettore è capo degli uffici d'amministrazione; cura l'esatto adempimento dei regolamenti e riferisce al consiglio sull'andamento di ogni ramo di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 57 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo