Statuto›Capo VI
Art. 57
57 / 61In vigore dal 8 dic 1892
Il consigliere ispettore è capo degli uffici d'amministrazione; cura l'esatto adempimento dei regolamenti e riferisce al consiglio sull'andamento di ogni ramo di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-57