StatutoCapo VI

Art. 52

In vigore dal 8 dic 1892
Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza; i verbali delle sedute del consiglio sono redatti da un impiegato segretario e sottoscritti dal presidente, da un consigliere e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-52

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Art. 52 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo