StatutoCapo VI

Art. 50

In vigore dal 8 dic 1892
È devoluta al consiglio d'amministrazione la compilazione dei regolamenti per i vari servizi. Spetta del pari al consiglio d'amministrazione la nomina del personale stipendiato, che sarà scelto preferibilmente fra i soci, o fra ex militari. Il socio stipendiato non può far parte del consiglio d'amministrazione nè del comitato dei sindaci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-50

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Art. 50 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo