Statuto›Capo VI
Art. 53
In vigore dal 8 dic 1892
Il consiglio d'amministrazione, sulla richiesta di almeno dieci soci effettivi, costituisce, fuori della sede centrale, dei comitati locali, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e morale della società.
Tali comitati saranno invitati ad emettere il loro parere su questioni d'ordine generale, ma non avranno alcuna ingerenza nell'amministrazione.
Il consiglio d'amministrazione non potrà istituire in una stessa città più di un comitato; speciali disposizioni regolamentari fisseranno l'azione dei comitati medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-53