StatutoCapo VI

Art. 56

In vigore dal 8 dic 1892
Nelle assenze del presidente della società, il vice presidente lo supplisce di diritto; in assenza anche di questo, il consiglio elegge un presidente provvisorio per dirigere la seduta del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-56

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Art. 56 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo