StatutoCapo VI

Art. 54

In vigore dal 8 dic 1892
I membri del consiglio d'amministrazione prestano l'opera loro gratuitamente; essi però sono indennizzati delle spese che per ragione della carica dovessero incontrare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-54

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Art. 54 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo