Statuto›Capo VI
Art. 51
In vigore dal 8 dic 1892
Il consiglio d'amministrazione è convocato in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che il presidente della società lo reputi opportuno.
Le convocazioni del consiglio d'amministrazione hanno luogo mediante avviso scritto da recapitarsi a domicilio almeno quarantotto ore prima delle sedute.
Per la legalità delle sedute occorre l'intervento di un terzo almeno dei consiglieri in carica.
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