StatutoCapo VI

Art. 46

In vigore dal 8 dic 1892
Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta; quando però si tratta di persone il voto è segreto. Le proposte respinte dall'assemblea generale non possono riproporsi prima di un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-46

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Art. 46 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo