Statuto›Capo VI
Art. 46
In vigore dal 8 dic 1892
Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta; quando però si tratta di persone il voto è segreto.
Le proposte respinte dall'assemblea generale non possono riproporsi prima di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-46