Statuto›Capo VI
Art. 43
In vigore dal 8 dic 1892
Non possono essere messe all'ordine del giorno proposte di modificazione al presente statuto se esse non sono presentate dal consiglio d'amministrazione di propria iniziativa o per richiesta di almeno duecento soci e non si intendono adottate se non riportano un numero di voti che raggiunga i due terzi almeno del numero dei presenti e dei rappresentati; egual numero di voti dovrà riportare la proposta di scioglimento della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-43