Statuto›Capo V
Art. 38
In vigore dal 8 dic 1892
Le ammissioni dei soci effettivi decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ciascun anno.
Hanno diritto al titolo di socio fondatore gli ufficiali che si sono inscritti nella società entro l'anno 1890 e che hanno pagato il contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1891.
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