Statuto›Capo V
Art. 37
In vigore dal 8 dic 1892
Il socio effettivo ha diritto di prender parte alle deliberazioni dell'assemblea generale anche a mezzo di delegazione scritta; non può disporre che di un voto per sè e di un secondo per delegazione scritta da un socio effettivo assente.
Per la nomina delle cariche sociali i soci effettivi che non intervengono all'assemblea possono prender parte alla votazione inviando al presidente della società in tempo utile le loro schede suggellate.
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