StatutoCapo V

Art. 33

In vigore dal 8 dic 1892
I soci effettivi devono soddisfare regolarmente il contributo obbligatorio mensile ed osservare il presente statuto ed il regolamento d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-33

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Art. 33 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo