Statuto›Capo IV
Art. 31
In vigore dal 8 dic 1892
Il consiglio d'amministrazione, ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1892, eseguisce entro il primo semestre successivo, secondo le norme fissate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, distintamente per i fondi pensioni ed assicurazioni, il bilancio tecnico allo scopo di avere conoscenza dell'onere della società agli effetti delle tabelle adottate. Tutto il capitale derivante dai contributi obbligatori e volontari che eccederà sul risultato del bilancio tecnico, è interamente devoluto alla costituzione di una riserva di previdenza fino a che questa non abbia raggiunto una somma equivalente al 10% della riserva matematica di ciascun fondo.
Gli utili eccedenti l'ammontare della riserva di previdenza sono valutati separatamente per ogni categoria di sussidi e sono ripartiti nell'anno della compilazione del bilancio tecnico fra i soci della rispettiva categoria, in proporzione dei versamenti fatti.
Qualora invece dal bilancio tecnico le risorse dei fondi pensioni ed assicurazioni risultassero insufficienti, il consiglio d'amministrazione dovrà proporre all'approvazione dell'assemblea nuove tabelle in relazione colle risultanze di detto bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-31