Statuto›Capo III
Art. 28
In vigore dal 8 dic 1892
Le somme occorrenti alle spese d'amministrazione sono annualmente prelevate da apposito fondo cui sono devolute:
a) le tasse d'ammissione dei soci;
b) le tasse fisse menzionate all';
c) i proventi delle pubblicazioni vendute a scopo di propaganda;
d) una parte dei contributi versati al fondo assicurazioni fino alla concorrenza del 5%;
e) una percentuale da prendersi, secondo i bisogni, sulle entrate straordinarie.
In nessun caso potrà, anche temporaneamente, venir prelevato dai fondi pensioni ed assicurazioni ogni qualsiasi somma per sopperire alle spese d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-28