StatutoCapo III

Art. 28

In vigore dal 8 dic 1892
Le somme occorrenti alle spese d'amministrazione sono annualmente prelevate da apposito fondo cui sono devolute: a) le tasse d'ammissione dei soci; b) le tasse fisse menzionate all'; c) i proventi delle pubblicazioni vendute a scopo di propaganda; d) una parte dei contributi versati al fondo assicurazioni fino alla concorrenza del 5%; e) una percentuale da prendersi, secondo i bisogni, sulle entrate straordinarie. In nessun caso potrà, anche temporaneamente, venir prelevato dai fondi pensioni ed assicurazioni ogni qualsiasi somma per sopperire alle spese d'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo