StatutoCapo III

Art. 24

In vigore dal 8 dic 1892
Il pagamento del contributo di guerra è obbligatorio per tutti i soci mobilizzati in tempo di guerra e per quelli che dimorino in una località fuori d'Italia, per la quale sia stato dichiarato lo stato di guerra. Qualora in tempo di guerra, per circostanze di forza maggiore, i soci non si trovino in grado di versare direttamente o far pervenire alla cassa sociale l'importo di questo contributo, il medesimo potrà essere pagato non appena le cause di impedimento siano cessate, oppure verrà ritenuto sull'ammontare del sussidio da pagarsi, in caso di morte, agli aventi diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo