Statuto›Capo III
Art. 19
In vigore dal 8 dic 1892
Il pagamento dei contributi volontari deve essere sempre anticipato.
Il ritardo oltre tre mesi, senza giustificati motivi, nel pagamento dei contributi annui o mensili, produce la decadenza dai diritti che il socio può avere acquisiti, salvo quello di ottenere il rimborso della somma che può essere liquidata coi criterii dell'articolo seguente.
I diritti primitivi possono essere riacquistati entro un anno dall'ultima scadenza non soddisfatta, purchè il socio:
a) versi tutte le rate scadute e i relativi interessi composti al saggio del 5%;
b) paghi nuovamente la tassa fissa di cui all';
c) presenti un nuovo certificato medico e si assoggetti alla visita sanitaria che potesse eventualmente essere ordinata dalla giunta amministrativa della società qualora si tratti di sussidio in caso di morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-19