Statuto›Capo III
Art. 14
In vigore dal 8 dic 1892
I certificati di cui all'articolo precedente sono dalla giunta amministrativa sottoposti all'esame di una commissione composta di due medici appartenenti alla società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-14