StatutoCapo III

Art. 14

In vigore dal 8 dic 1892
I certificati di cui all'articolo precedente sono dalla giunta amministrativa sottoposti all'esame di una commissione composta di due medici appartenenti alla società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo