StatutoCapo III

Art. 13

In vigore dal 8 dic 1892
Per ottenere l'assicurazione del sussidio in caso di morte in base ai contributi sia obbligatori che volontari occorre sia unito alla domanda un certificato di buona costituzione fisica compilato e firmato da un medico militare, preferibilmente socio della società. Per gli ufficiali in congedo, domiciliati in comuni dove non risiedono medici militari, sia in attività di servizio che in congedo, il certificato potrà essere compilato da un medico comunale, la cui firma deve essere legalizzata dal sindaco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-13

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Art. 13 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo