StatutoCapo III

Art. 8

In vigore dal 8 dic 1892
Dopo 12 anni di appartenenza al sodalizio, e purchè abbiano compiuti 55 anni di età e non siano più in attività di servizio, i soci acquistano diritto alla liquidazione di una pensione corrispondente al capitale che tiene conto: 1° dei contributi mensili pagati; 2° degli interessi composti di questi contributi; 3° delle quote, corrispondenti ai contributi mensili e relativi interessi composti, dei soci in qualsiasi modo eliminati dal sodalizio prima di avere raggiunte le condizioni suaccennate. L'obbligo di versare il contributo obbligatorio di cui all' cessa col giorno dal quale decorre il pagamento della pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-8

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