StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 8 dic 1892
Il sodalizio può avere anche una presidenza onoraria, la cui nomina è di assoluta pertinenza dell'assemblea generale. Ha pure un comitato di patronesse nella capitale e dei sottocomitati nelle provincie; alla loro formazione provvede il consiglio d'amministrazione con disposizioni regolamentari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-4

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Art. 4 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo