Art. 4
StatutoCapo II

Art. 4

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In vigore dal 8 dic 1892
Il sodalizio può avere anche una presidenza onoraria, la cui nomina è di assoluta pertinenza dell'assemblea generale. Ha pure un comitato di patronesse nella capitale e dei sottocomitati nelle provincie; alla loro formazione provvede il consiglio d'amministrazione con disposizioni regolamentari.
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