StatutoCapo II

Art. 5

In vigore dal 8 dic 1892
Cessano di far parte del sodalizio, perdendo ogni diritto sulle somme a qualsiasi titolo versate, fatta eccezione di quelle relative all', lettera b), i soci: a) che vengano cancellati dai ruoli del regio esercito e della regia marina per mancanze contro l'onore; b) che diano per iscritto le loro dimissioni da socio dopo di avere saldato le quote mensili scadute fino al giorno delle dimissioni; c) che lascino trascorrere sei mesi senza soddisfare il contributo mensile, salvo le garanzie stabilite all'; d) che dopo di aver cessato di appartenere al regio esercito od alla regia marina si rendano immeritevoli di appartenere alla società per mancanze contro l'onore. L'esclusione dei soci per detti motivi è pronunziata dal consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-5

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