StatutoCapo II

Art. 3

In vigore dal 8 dic 1892
La società si compone di soci onorari, benemeriti ed effettivi. Possono essere nominati soci onorari tutti quegli ufficiali che per lunghi e speciali servizi o per altri meriti abbiano acquistato il diritto alla gratitudine del paese. Possono essere dichiarati soci benemeriti tutti gli ufficiali che con oblazioni, con speciali servigi al sodalizio, od altro, se ne siano resi meritevoli. Sono soci effettivi tutti gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, siano in congedo od in attività di servizio, che pagano all'atto dell'iscrizione la tassa di ammissione di lire cinque e soddisfano regolarmente il contributo obbligatorio mensile di lire tre. Possono essere ammessi alle condizioni anzidette come soci effettivi tutti coloro che appartengono od hanno appartenuto al personale dei Ministeri di guerra e marina con nomina regia e non abbiano cessato di farne parte per mancanza contro l'onore. La nomina di soci onorari e benemeriti viene decretata dall'assemblea generale; l'ammissione dei soci effettivi è devoluta al consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo