Statuto›Capo III
Art. 7
In vigore dal 8 dic 1892
A formare il fondo pensioni sono destinati:
a) interamente i contributi mensili obbligatori dei soci che dichiarino ascriversi al detto fondo;
b) le donazioni e legati a tale scopo fatti da privati o da pubbliche amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-7