StatutoCapo III

Art. 7

In vigore dal 8 dic 1892
A formare il fondo pensioni sono destinati: a) interamente i contributi mensili obbligatori dei soci che dichiarino ascriversi al detto fondo; b) le donazioni e legati a tale scopo fatti da privati o da pubbliche amministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-7

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Art. 7 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo