Statuto›Capo I
Art. 1
In vigore dal 8 dic 1892
STATUTO DELLA SOCIETÀ DI PREVIDENZA
TRA GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO E DELLA REGIA MARINA
nel Regno d'Italia.
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1) Il presente statuto è il risultato del riordinamento e delle modificazioni apportate al precedente dalla commissione consultiva per gli istituti di previdenza ed accettate dal consiglio d'amministrazione in forza del dispositivo M delle disposizioni approvate dall'assemblea generale nella seduta del 19 dicembre 1890.
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È costituita nel Regno d'Italia una società di previdenza tra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina ai seguenti scopi:
a) costituire un fondo pensioni a profitto dei soci;
b) fare assicurazioni varie a favore dei soci e delle persone di loro famiglia, o di altre da loro designate;
c) assegnare sussidi temporanei, in caso di constatato bisogno, ai soci che non siano più in attività di servizio;
d) concedere sovvenzioni alla vedova ed agli orfani bisognosi dei soci defunti;
e) istituire borse di studio a favore dei figli dei soci;
f) procurare ai soci facilitazioni nei vari bisogni della vita sociale, e possibilmente anche onorevoli occupazioni a quei soci, non in attività di servizio, che ne fossero privi per cause da loro indipendenti;
g) rendere onoranze funebri ai soci mediante rappresentanza ove sia possibile.
La società s'interdice rigorosamente qualunque discussione o deliberazione politica o religiosa, ed in genere tutto ciò che è estraneo agli scopi anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-1