Statuto›Capo V
Art. 35
In vigore dal 8 dic 1892
Il socio effettivo in ritardo di tre mesi al pagamento del contributo obbligatorio viene dal consiglio d'amministrazione messo in mora, e non pagando dopo altri tre mesi, cessa di far parte della società perdendo ogni ragione sulle somme versate, eccetto quelle di cui all', lettera b, che gli verranno restituite nella misura prevista dall'.
Qualora però entro un anno dal giorno della radiazione dai ruoli della società faccia domanda di esservi riammesso e paghi le quote scadute coi relativi interessi composti al 5%, è, senz'altro, reintegrato nei suoi diritti se trovasi ascritto al fondo Pensioni; se invece è ascritto al fondo assicurazioni, deve inoltre provare di godere buona salute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-35