StatutoCapo V

Art. 36

In vigore dal 8 dic 1892
Nel caso in cui il socio abbia versato il contributo obbligatorio al fondo assicurazioni durante 18 mesi almeno, le persone da lui designate come eredi, od aventi diritto, riceveranno il sussidio assicurato, anche se il socio muoia in arretrato di pagamento, purchè non sia trascorso il sesto mese dalla scadenza dell'ultimo contributo non soddisfatto. In questo caso, sulla somma dovuta, saranno trattenuti a favore della società l'importo delle rate scadute ed i rispettivi interessi composti valutati al saggio del 5%.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-36

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Art. 36 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo