StatutoCapo III

Art. 16

In vigore dal 8 dic 1892
Il sussidio in caso di morte è pagabile qualunque sia la causa del decesso, sempre quando questo non si verifichi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data dell'ammissione durante i quali il socio abbia versato i suoi contributi al fondo assicurazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-16

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Art. 16 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo