Art. 16
StatutoCapo III

Art. 16

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In vigore dal 8 dic 1892
Il sussidio in caso di morte è pagabile qualunque sia la causa del decesso, sempre quando questo non si verifichi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data dell'ammissione durante i quali il socio abbia versato i suoi contributi al fondo assicurazioni.
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