StatutoCapo III

Art. 21

In vigore dal 8 dic 1892
Ai soci che abbiano sospesa l'esecuzione dei pagamenti dei contributi volontari o che per qualsiasi causa cessino dal far parte della società, l'anzidetta liquidazione è fatta d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-21

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Art. 21 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo