Statuto›Capo III
Art. 22
In vigore dal 8 dic 1892
Le somme liquidate in virtù degli articoli precedenti che non fossero ritirate entro un anno dalla data della cessazione dei pagamenti, sono devolute al fondo sovvenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-22