StatutoCapo III

Art. 22

In vigore dal 8 dic 1892
Le somme liquidate in virtù degli articoli precedenti che non fossero ritirate entro un anno dalla data della cessazione dei pagamenti, sono devolute al fondo sovvenzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-22

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Art. 22 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo