Art. 22
StatutoCapo III

Art. 22

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In vigore dal 8 dic 1892
Le somme liquidate in virtù degli articoli precedenti che non fossero ritirate entro un anno dalla data della cessazione dei pagamenti, sono devolute al fondo sovvenzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-22