StatutoCapo III

Art. 27

In vigore dal 8 dic 1892
Quando il capitale di riserva lo permetterà, il consiglio d'amministrazione proporrà all'assemblea un apposito articolo aggiuntivo allo statuto, col quale si stabilisca che il sussidio alle vedove venga convertito in pensione vitalizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-27

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Art. 27 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo