Art. 27
StatutoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 8 dic 1892
Quando il capitale di riserva lo permetterà, il consiglio d'amministrazione proporrà all'assemblea un apposito articolo aggiuntivo allo statuto, col quale si stabilisca che il sussidio alle vedove venga convertito in pensione vitalizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-27