Art. 24
StatutoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 8 dic 1892
Il pagamento del contributo di guerra è obbligatorio per tutti i soci mobilizzati in tempo di guerra e per quelli che dimorino in una località fuori d'Italia, per la quale sia stato dichiarato lo stato di guerra. Qualora in tempo di guerra, per circostanze di forza maggiore, i soci non si trovino in grado di versare direttamente o far pervenire alla cassa sociale l'importo di questo contributo, il medesimo potrà essere pagato non appena le cause di impedimento siano cessate, oppure verrà ritenuto sull'ammontare del sussidio da pagarsi, in caso di morte, agli aventi diritto.
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