Art. 38
StatutoCapo V

Art. 38

38 / 61
In vigore dal 8 dic 1892
Le ammissioni dei soci effettivi decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ciascun anno. Hanno diritto al titolo di socio fondatore gli ufficiali che si sono inscritti nella società entro l'anno 1890 e che hanno pagato il contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1891.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-38