Statuto›Capo VI
Art. 48
In vigore dal 8 dic 1892
La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto del presidente e del vice presidente della società e di ventun consiglieri eletti dall'assemblea generale fra i soci effettivi residenti nella capitale. Tutti durano in carica tre anni ed i consiglieri si rinnovano per terzo ogni anno.
Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte, ed in seguito dall'anzianità di carica; i membri del consiglio, scaduti, sono rieleggibili. Chi surroga consiglieri scaduti anzi tempo, dura in carica sol quanto doveva restarvi il suo predecessore. La surrogazione temporanea di consiglieri vacanti è fatta colle norme fissate dall'art. 125 del codice di commercio.
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