StatutoCapo VI

Art. 59

In vigore dal 8 dic 1892
Le contestazioni che possono insorgere in seno alla società sono inappellabilmente giudicate da un collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea generale colle norme stesse adottate per le altre cariche sociali. I probiviri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-59

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Art. 59 Che riconosce come corpo morale la societa' di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina con sede in Roma. | Portale Normativo