Art. 2

In vigore dal 8 dic 1892
La società dovrà inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-rd-2

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